Le spese per il riscaldamento possono essere modificate solo all’unanimità

Le tabelle per la suddivisione delle spese del riscaldamento centralizzato, qualora si intenda derogare ai criteri di riparto di cui all’art. 1123 c.c., possono essere modificate solo all’unanimità. In caso contrario la delibera che abbia approvato la modifica è da considerarsi nulla, come tale impugnabile in qualsiasi tempo e anche dai condomini che vi abbiano dato causa. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione — scrive Italia Oggi — nella recentissima sentenza n. 19651 dello scorso 4 agosto 2017. Nella specie alcuni condomini avevano impugnato la delibera con la quale l’assemblea, sovvertendo il contenuto di una propria precedente deliberazione, aveva stabilito che le spese per il riscaldamento sarebbero state suddivise in parti uguali tra i vari comproprietari. Il tribunale aveva ritenuto tale delibera nulla, perché contraria ai criteri legali di riparto, per derogare ai quali necessita l’unanimità dei consensi e non la semplice maggioranza dei condomini. La decisione era stata integralmente confermata in appello, nonostante il condominio avesse dimostrato che il criterio della suddivisione in parti uguali fosse inizialmente previsto dallo stesso regolamento condominiale, al quale aveva inteso derogare la prima delibera assembleare a sua volta modificata da quella impugnata. I giudici di legittimità, nell’affrontare la problematica della suddivisione delle spese del riscaldamento centralizzato e richiamando i propri precedenti giurisprudenziali, hanno in primo luogo evidenziato come le suddette spese debbano ritenersi correttamente ripartite sulla base del valore millesimale delle singole unità immobiliari raggiunte dal servizio comune, ove manchino sistemi di misurazione del calore effettivamente erogato in favore di ciascuna di esse che consentano una diversa ripartizione in base all’uso. Il criterio dell’effettivo utilizzo, infatti — conclude la sentenza pubblicata da Italia Oggi — ove sia possibile misurarlo adeguatamente, è quello sicuramente preferibile, in modo da evitare ingiustificati arricchimenti di alcuni condomini a danno di altri.

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